(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 27S4 dell'8 luglio 2021) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1); Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte; Vista la legge regionale 19 giugno 2018, n. 5; Visto il regolamento regionale 29 marzo 2019, n. 7/R; Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 14-3480 del 2 luglio 2021; Emana il seguente regolamento: Regolamento regionale recante: «Modifiche al regolamento regionale 29 marzo 2019, n. 7/R (Attuazione Dell'articolo 5, comma 1, lettera h) della legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 (Tutela della fauna e gestione faunistico - venatoria))». Art. 1 Modifiche all'art. 2 del r.r. 7/R/2019 1. Al comma 3 dell'art. 2 del regolamento regionale 29 marzo 2019, n. 7/R le parole: «dagli A.T.C. e dai C.A., previamente autorizzati dalla provincia o dalla citta' metropolitana competente per territorio.» sono sostituite dalle seguenti: «dal personale tecnico di cui all'art. 11, comma 3 della l.r. 5/2018, provvisto della necessaria licenza e incaricato dagli A.T.C., dai C.A., dalla provincia o dalla citta' metropolitana competente per territorio.». 2. Al comma 4 dell'art. 2 del r.r. 7/R/2019 le parole: «entro e non oltre il 15 marzo di ogni anno.» sono sostituite dalle seguenti: «dopo la fine della stagione venatoria, alle specie interessate, entro le seguenti date: per la specie lepre entro il 31 gennaio; per i fasianidi entro e non oltre il 15 marzo di ogni anno.».