(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte  n.  27S4
                         dell'8 luglio 2021) 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
  Visto l'art. 121 della Costituzione (come  modificato  dalla  legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1); 
  Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte; 
  Vista la legge regionale 19 giugno 2018, n. 5; 
  Visto il regolamento regionale 29 marzo 2019, n. 7/R; 
  Vista la deliberazione della Giunta  regionale  n.  14-3480  del  2
luglio 2021; 
 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
 
Regolamento regionale recante: «Modifiche al regolamento regionale 29
  marzo 2019, n. 7/R (Attuazione Dell'articolo 5, comma 1, lettera h)
  della legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 (Tutela  della  fauna  e
  gestione faunistico - venatoria))». 
                               Art. 1 
 
               Modifiche all'art. 2 del r.r. 7/R/2019 
 
  1. Al comma 3 dell'art. 2 del regolamento regionale 29 marzo  2019,
n. 7/R le parole: «dagli A.T.C. e dai C.A.,  previamente  autorizzati
dalla  provincia  o  dalla  citta'   metropolitana   competente   per
territorio.» sono sostituite dalle seguenti: «dal  personale  tecnico
di cui all'art. 11,  comma  3  della  l.r.  5/2018,  provvisto  della
necessaria  licenza  e  incaricato  dagli  A.T.C.,  dai  C.A.,  dalla
provincia o dalla citta' metropolitana competente per territorio.». 
  2. Al comma 4 dell'art. 2 del r.r. 7/R/2019 le parole: «entro e non
oltre il 15 marzo di ogni  anno.»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«dopo la fine della  stagione  venatoria,  alle  specie  interessate,
entro le seguenti date: per la specie lepre entro il 31 gennaio;  per
i fasianidi entro e non oltre il 15 marzo di ogni anno.».